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Sez. 2, Sentenza n. 389 del 26/01/1977 (Rv. 383934 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA DALL'ATTORE - RILEVANZA - ECCEZIONI DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383934-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA DALL'ATTORE - RILEVANZA - ECCEZIONI DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA.*

Per la Determinazione del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione si deve aver riguardo solo ai connotati dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore, senza che la Competenza cosi determinata possa venir meno, ne subire spostamenti, per il fatto che il convenuto contesti l'esistenza dell'obbligazione affermata dall'attore o comunque sollevi eccezioni che incidano sul rapporto dedotto in giudizio. (Conf 3408/72, mass n 361267).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)