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Sez. 1, Sentenza n. 1913 del 07/05/1973 Ud. (dep. 08/03/1974) Rv. 126362 - 01

PROVA PENALE - CONFIDENTI DELLA POLIZIA - DIVIETO DI RICEZIONE DI NOTIZIE PROVENIENTI DAL CONFIDENTE - CONFIDENTE ANONIMO - SUSSISTENZA DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1973-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126362-01

PROVA PENALE - CONFIDENTI DELLA POLIZIA - DIVIETO DI RICEZIONE DI NOTIZIE PROVENIENTI DAL CONFIDENTE - CONFIDENTE ANONIMO - SUSSISTENZA DEL DIVIETO.*

Il divieto imposto al giudice a pena di nullita dall'art 349 comma ultimo cod proc pen, di ricevere dagli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria notizie avute da persone i cui nomi essi non ritengono di dover manifestare, si applica anche nel caso che gli ufficiali od agenti predetti non siano in grado di indicare le generalita degli informatori, perche costoro hanno voluto serbare l'incognito. Infatti, anche in questa seconda ipotesi ricorre la medesima ratio legis che e alla base dell'art 349 comma ultimo cod proc pen: quella, cioe, di evitare che acquistino efficacia probatoria dichiarazioni testimoniali fatte, tramite ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, da persone che, per qualsiasi motivo lecito o meno, plausibile oppure no, abbiano conservato l'anonimato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)