Sez. 1, Sentenza n. 8817 del 08/02/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166198 - 01
PROVA PENALE - CONFIDENTI DELLA POLIZIA - INFORMAZIONI FORNITE DA COSTORO - LORO UTILIZZAZIONE NEL PROCESSO - FINALITÀ ESCLUSIVA DI APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI O DI RIFERIMENTO STORICO - ESCLUSIONE DELLA NULLITÀ EX ART. 349, ULTIMO COMMA, COD. PROC. PEN..*
PROVA PENALE - CONFIDENTI DELLA POLIZIA - INFORMAZIONI FORNITE DA COSTORO - LORO UTILIZZAZIONE NEL PROCESSO - FINALITÀ ESCLUSIVA DI APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI O DI RIFERIMENTO STORICO - ESCLUSIONE DELLA NULLITÀ EX ART. 349, ULTIMO COMMA, COD. PROC. PEN..*
Il giudice di merito non può fondare il proprio convincimento sulle informazioni fornite dai confidenti della polizia, di cui quest'ultima non ritiene di rivelare i nomi, ma le può solo utilizzare per approfondire le indagini e valutare come riferimento storico in Sede di interpretazione e valutazione dei fatti. In tal caso non sussiste la nullità prevista dall'ultimo comma dell'art. 349 cod. proc. pen.. (V mass n 126860; (V mass n 126362).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 249 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)