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Sez. 2, Sentenza n. 923 del 30/01/1997 (Rv. 502121 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Procedimento caratterizzato da speditezza e semplicità di forme - Conseguenze - Decisione "parziale " con ordinanza non definitiva - Inammissibilità - Riserva di impugnazione contro detta ordinanza - Inefficacia.
Stato
decisa il 1997-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502121-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE

In tema di compensi reclamati da un avvocato o da un procuratore nei confronti del proprio cliente, lo speciale procedimento regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, con la previsione, per il caso di opposizione proposta a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. contro il decreto ingiuntivo riguardante le suddette spettanze, del rito camerale e della pronunzia con ordinanza non impugnabile, per l'estrema semplicità delle forme e la particolare speditezza che lo caratterizzano, non consente l'emissione di provvedimenti non definitivi aventi contenuto di parziale decisione della controversia e suscettibili di riserva d'impugnazione differita a seguito di riserva della stessa; pertanto ove nel corso di tale procedimento venga emanata ordinanza che decida sulle questioni controversie riservando a successivo provvedimento la pronunzia sulle spese, la riserva di impugnazione contro tale ordinanza è priva di effetti e non vale a differire il termine di impugnazione contro la stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)