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Sez. 2, Sentenza n. 12748 del 23/12/1993 (Rv. 484837 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione | Rito camerale e decisione con ordinanza non impugnabile - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484837-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione

La disposizione dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, che, in tema di onorari, diritti e spese di avvocato e procuratore, prevede, nel caso di opposizione proposta a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. contro il decreto ingiuntivo riguardante le suddette spettanze, il rito camerale e la decisione con ordinanza non impugnabile (e, perciò, ricorribile in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.), deve considerarsi, per la non appellabilità del provvedimento terminale e la eccezionale deroga del principio del doppio grado che essa comporta, di diritto singolare e perciò applicabile solo fino a quando l'oggetto della controversia rimanga limitata alle pretese che fanno capo al legale; pertanto, nei casi in cui l'opponente abbia introdotto, ampliando il "thema decidendum", una eccezione di compensazione per credito non liquido o non esigibile o una eccezione o domanda riconvenzionale sulla quale il giudice investito della domanda del professionista ritenga di pronunciarsi, il giudizio di opposizione non può procedere con il rito semplificato previsto dalla predetta disposizione di diritto singolare e deve essere definito con sentenza impugnabile con i normali mezzi e non con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111 Costituzione, che è previsto solo contro le sentenze (o i provvedimenti ad esse assimilabili, perché decisori) non altrimenti impugnabili.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)