Sez. 1, Sentenza n. 12737 del 20/03/2012 Ud. (dep. 04/04/2012) Rv. 252560 - 01
ARMI - MUNIZIONI | Cartucce calibro 9 x19 - Natura - Munizionamento da guerra - Configurabilità - Modifiche apportate all'art. 2 legge n. 110 del 1975 per effetto del d.lgs n. 204 del 2010 - Rilevanza - Esclusione.
ARMI - MUNIZIONI
In materia di reati concernenti le armi, anche a seguito della modifica dell'art. 2 legge n. 110 del 1975 per effetto dell'art. 5, comma primo lett. a) D.Lgs. n. 204 del 2010 (normativa di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/51/CE), le cartucce calibro 9 x 19 devono considerarsi munizioni da guerra, in quanto destinate esclusivamente alle Forze armate e ai corpi armati dello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 21/05/2008 num. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)