Sez. 1, Sentenza n. 48841 del 31/01/2013 Ud. (dep. 05/12/2013) Rv. 258445 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA | Moschetto cal. 9 parabellum - Natura - Arma da guerra - Configurabilità - Modifiche legislative intervenute con il D.Lgs. n. 204 del 2010 - Irrilevanza.
ARMI - ARMI DA GUERRA
Il moschetto cal. 9 parabellum è da considerarsi arma da guerra anche dopo la modifica dell'art. 2 della legge n. 110 del 1975 per effetto dell'art. 5, comma primo, lett. a) D. Lgs. n. 204 del 2010 (normativa di attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/51/CE), sia per la sua spiccata potenzialità offensiva, sia perché di fatto destinato all'uso degli armamenti delle forze militari, sia perché espressamente escluso dal novero delle armi comuni da sparo dal testo del novellato secondo comma del citato art. 2 della legge n. 110 del 1975.
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 21/05/2008 num. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)