Sez. 1, Sentenza n. 1160 del 01/06/1982 Cc. (dep. 21/06/1982) Rv. 154283 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - RIGOROSA ADERENZA DELLA MOTIVAZIONE ALLA CONCRETA FATTISPECIE PROCESSUALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - RIGOROSA ADERENZA DELLA MOTIVAZIONE ALLA CONCRETA FATTISPECIE PROCESSUALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
A norma dell'art. 264, secondo comma, cod. proc. pen., che si raccorda con gli artt. 13, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, la motivazione deve essere strettamente aderente alla fattispecie processuale concreta cui inerisce il provvedimento restrittivo della libertà personale. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è detto che la motivazione del mandato di cattura per il reato di falsità di valori in bollo non poteva valere per l'altro reato di associazione per delinquere, reputandosi che, quanto a quest'ultimo reato, il giudice istruttore avrebbe dovuto attendere ad un'autonoma valutazione dei sufficienti indizi di colpevolezza, dimostrandone la efficienza probatoria). (nulla in termini nel senso che sia da ritenere privo di motivazione il provvedimento restrittivo della libertà personale contenente proposizioni approssimative in ordine alla sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza. (V mass n 154048; (V mass n 154048).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)