Sez. 3, Sentenza n. 12452 del 09/12/1997 (Rv. 510801 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Deduzione dell'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del C.T.U. - Specificità - Requisiti - Differenze con il ricorso per cassazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del C.T.U. è sufficiente ai fini dell'ammissibilità dell'appello l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto, come nella diversa ipotesi del ricorso per cassazione, che la impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, ovvero l'espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)