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Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004 (Rv. 570075 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | C.T.U. - Conclusioni del consulente tecnico - Impugnazione - Con ricorso per Cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2004-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570075-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di impugnazioni civili, le conclusioni assunte dal consulente tecnico sono impugnabili con ricorso per cassazione solamente qualora le censure ad esse relative siano state tempestivamente prospettate avanti al giudice del merito, alla stregua di quanto si evinca dalla sentenza impugnata ovvero dell'atto del procedimento di merito - da specificamente indicarsi da parte del ricorrente - ove le stesse risultino essere state formulate, e vengano espressamente indicate nel motivo di ricorso, in modo che al giudice di legittimità risultino consentito il controllo "ex actis" della relativa veridicità nonché la valutazione della decisività della questione; mentre è inammissibile una censura che, di fatto, si risolva invece in un'istanza di ulteriore e diversa indagine istruttoria, che non si deduca né si dimostri aver costituito oggetto di specifica richiesta in sede di giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)