diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1330 del 12/05/1973 (Rv. 363963 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA - SANATORIA - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SANATORIA RISPETTIVAMENTE EX NUNC ED EX TUNC.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363963-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA - SANATORIA - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SANATORIA RISPETTIVAMENTE EX NUNC ED EX TUNC.*

Nell'ipotesi di nullita della citazione la Costituzione del convenuto opera una sanatoria ex nunc, con salvezza dei diritti sorti medio tempore; nell'ipotesi di nullita della notificazione della citazione, invece, la Costituzione del convenuto comporta una sanatoria ex tunc con esclusione di una valida insorgenza di diritti medio tempore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)