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Sez. U, Sentenza n. 5261 del 05/12/1977 (Rv. 388910 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - INOSSERVANZA DEI TERMINI MINIMI DI COMPARIZIONE - NULLITA DELLA CITAZIONE DI APPELLO - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SANATORIA - EX NUNC - CONSEGUENZE - SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1977-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388910-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - TERMINE E DATA DI COMPARIZIONE - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - INOSSERVANZA DEI TERMINI MINIMI DI COMPARIZIONE - NULLITA DELLA CITAZIONE DI APPELLO - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SANATORIA - EX NUNC - CONSEGUENZE - SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*

Poiche la nullita dell'atto introduttivo del giudizio, per inosservanza dei termini minimi di comparizione, viene sanata dalla Costituzione del convenuto solo con effetto ex nunc, restando salvi i diritti anteriormente quesiti (art 164 secondo comma cod proc civ), la Costituzione dell'appellato, dopo la scadenza del termine di impugnazione, non osta a che la nullita del gravame, per assegnazione di un insufficiente termine di comparizione, comporti il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (V 1330/73, mass n 363963).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)