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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 14978 del 06/09/2012 (Rv. 624785 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Violazione del diritto alla durata ragionevole del processo - Orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi sulla quale si basa la domanda giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Limite - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624785-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, non può escludersi il pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, invocando la mera esistenza di un orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi sulla quale si basa la domanda giudiziale, questo non costituendo elemento sufficiente per presumere, quale fattispecie di abuso del processo perseguito dalla parte soccombente, l'insussistenza della incertezza sull'esito del giudizio e, quindi, del disagio per il protrarsi irragionevole della sua definizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)