Sez. 1, Sentenza n. 2385 del 01/02/2011 (Rv. 617277 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Conseguenze - Diritto all'equa riparazione ex art. 2 della legge n. 89 del 2001 - Configurabilità - Limiti - Consapevolezza della inammissibilità o infondatezza delle proprie istanze o eccezioni - Incidenza - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001 - previsto a favore di tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti - non spetta allorché l'ansia e la sofferenza, insorgenti nella persona quali conseguenze psicologiche del perdurare dell'incertezza sull'assetto delle posizioni coinvolte nel dibattito processuale e nelle quali si sostanzia il danno, restino escluse in presenza di un'originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze; pertanto, qualora nel processo presupposto sia stata accertata la simulazione di una compravendita disposta in favore del ricorrente, nella sua resistenza in giudizio, pur nella consapevolezza del fondamento della pretesa azionata nei suoi confronti, difetta la necessaria condizione soggettiva di incertezza, e, quindi, la causa dello stato di disagio, traendo, anzi, egli beneficio, per la durata del processo, dal mantenimento del pieno possesso degli immobili in pregiudizio delle controparti attrici. (Nella specie, nel processo presupposto si era accertato che la compravendita tra il genitore e due figlie mascherava un atto di donazione, data l'esiguità del prezzo, la mancanza di prova del pagamento ed il mancato rinvenimento di somme pur essendo stata la compravendita effettuata in prossimità del decesso del dante causa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)