Sez. 1, Sentenza n. 1506 del 27/02/1990 (Rv. 465565 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE - POTESTÀ (ESERCIZIO DELLA) - PRONUNCIA DI UFFICIO IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE - POTESTÀ (ESERCIZIO DELLA) - PRONUNCIA DI UFFICIO IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di divorzio, i provvedimenti inerenti all'affidamento ed al mantenimento della prole, diversamente da quelli inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, sono sottratti all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche. Essi vanno pronunziati d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di merito, anche per la prima volta dal giudice dell'appello, se quello di primo grado abbia per qualsiasi ragione omesso di emetterli. (V 2043/88, mass n 457917; (Conf 693/83, mass n 425432).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)