Sez. 1, Sentenza n. 2043 del 26/02/1988 (Rv. 457917 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - CONIUGE NON AFFIDATARIO - CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO - DOMANDA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - CONIUGE NON AFFIDATARIO - CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO - DOMANDA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il contributo di mantenimento cui il coniuge non affidatario è tenuto a favore dei figli in caso di separazione o di divorzio non è governato né dal principio di disponibilità né dal principio della domanda, presupposti dell'ordinario processo civile, essendo il giudice titolare al riguardo di un potere-dovere improntato a difesa di un superiore interesse dello stato alla tutela e alla cura dei minori. Nell'Esercizio di tale potere, pertanto, il giudice non ha bisogno di domanda, ne è vincolato dagli accordi fra i coniugi, sia per la Determinazione dell'assegno, sia per la sua eventuale indicizzazione, potendo procedere d'ufficio alla sua rivalutazione anche in appello. (V 65/85, mass n 438268; (Conf 3438/82, mass n 421413).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)