Sez. 2, Sentenza n. 9978 del 28/08/1992 (Rv. 478630 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile | Notificazione con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. - Irreperibilità del destinatario presso il luogo individuato come sua residenza - Eventuale trasferimento della residenza - Obbligo dell'ufficiale giudiziario di effettuare ricerche - Esclusione - Limiti.
Procedimento civile - Notificazione - A persona irreperibile
Al fine dell'effettuazione della notificazione con le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., in caso di irreperibilità del destinatario presso il luogo che sia individuato come sua residenza, l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l'eventuale trasferimento di detta residenza, salvo che concorrano specifiche circostanze idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)