Sez. L, Sentenza n. 7104 del 20/07/1998 (Rv. 517356 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Notificazione con le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. - Irreperibilità del destinatario presso il luogo individuato come sua residenza - Eventuale trasferimento della residenza - Obbligo dell'ufficiale giudiziario di effettuare ricerche - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE
In caso di irreperibilità del destinatario presso la sua residenza, l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l'eventuale trasferimento di detta residenza, salvo che concorrano specifiche circostanze, idonee ad ingenerare il sospetto del verificarsi del trasferimento stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)