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Sez. 1, Sentenza n. 3440 del 07/06/1982 (Rv. 421416 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - CONTO CORRENTE - UNILATERALE TRASFERIMENTO AD OPERA DELLA BANCA DEL SALDO ATTIVO ESISTENTE SUL CONTO DEL CLIENTE FALLITO SU ALTRO CONTO CORRENTE INTESTATO AL MEDESIMO MA NON DISPONIBILE - REVOCATORIA - INAMMISSIBILITÀ - DEDOTTO INTENTO DELLA BANCA DI CONSEGUIRE LA COMPENSAZIONE CON I CREDITI VERSO IL FALLITO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1982-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421416-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - CONTO CORRENTE - UNILATERALE TRASFERIMENTO AD OPERA DELLA BANCA DEL SALDO ATTIVO ESISTENTE SUL CONTO DEL CLIENTE FALLITO SU ALTRO CONTO CORRENTE INTESTATO AL MEDESIMO MA NON DISPONIBILE - REVOCATORIA - INAMMISSIBILITÀ - DEDOTTO INTENTO DELLA BANCA DI CONSEGUIRE LA COMPENSAZIONE CON I CREDITI VERSO IL FALLITO - ININFLUENZA.*

L'operato di una banca che, avendo avuto conoscenza dello stato di insolvenza di un proprio correntista, provveda unilateralmente a trasferire il saldo attivo esistente sul conto del cliente su altro conto corrente intestato al medesimo ma non disponibile da parte di costui, non è soggetto a revoca in caso di successivo fallimento del correntista, non determinando di per sè alcun incameramento da parte della banca della somma, rimasta sempre su conto intestato al fallito, né quindi alcun pregiudizio per la massa dei creditori, per la quale, attraverso l'esclusione della disponibilità da parte del fallito o di eventuali prenditori di assegni emessi dallo stesso, si è invece verificata una tutela più forte, sia pure in Forma illegittima. Nè l'operazione può considerarsi soggetta ad Azione revocatoria per il dedotto intento della banca di conseguire la compensazione con i crediti verso il fallito, prevista dall'art. 56 legge fall., in quanto quel trasferimento su altro conto non esclude che la compensazione avrebbe avuto luogo anche se la somma fosse rimasta sul conto precedente.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)