Sez. 1, Sentenza n. 20101 del 17/10/2005 (Rv. 585192 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse in conto corrente bancario - Anticipazione di somma a fronte della rimessa di effetti salvo buon fine - Riaccreditamento tramite giroconto su altro conto corrente scoperto del medesimo cliente - Natura dell'operazione - Funzione satisfattoria - Configurabilità - Assoggettabilità della rimessa a revocatoria fallimentare - Sussistenza - Compensazione tra saldi attivi e passivi di più conti - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Qualora, tramite un'operazione di giroconto, la somma erogata in via di anticipazione da una banca su un conto corrente di corrispondenza, a fronte della rimessa di effetti salvo buon fine da parte del cliente, venga riaccreditata su altro conto corrente scoperto del medesimo cliente, l'operazione non assume natura puramente contabile, ma funzione satisfattoria, venendo l'accreditamento utilizzato ad estinzione dello scoperto, con la conseguenza che la rimessa è soggetta a revocatoria fallimentare, senza che possa sostenersi, in senso contrario, che l'estinzione del pregresso debito è frutto di lecita compensazione tra i saldi attivi e passivi di più conti - sottratta come tale alla revocatoria - non essendosi al cospetto di una compensazione in senso tecnico giuridico, ma di mera operazione di conguaglio, e non potendo comunque la compensazione avvenire tramite utilizzazione di introiti da anticipazioni bancarie concesse al medesimo debitore, ossia costituendo corrispondente passività su altro conto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1853, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)