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Sez. L, Sentenza n. 1060 del 14/02/1990 (Rv. 465317 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DIRITTO - DISPOSIZIONI EX ART. 17, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO IN SITUAZIONI DI SPETTANZA IN PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - ESTENSIONE IN PERIODI DI ASTENSIONE FACOLTATIVA - ESCLUSIONE - LAVORATORI AGRICOLI - APPLICABILITÀ DI DETTE DISPOSIZIONI - CONTINUAZIONE DEL PRIMO PERIODO OLTRE L'ANNO DI EFFICACIA DEGLI ELENCHI - RILEVANZA - CONTINUAZIONE DEL SECONDO PERIODO - ESTINZIONE DEL DIRITTO - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 5, SESTO COMMA, DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - IRRILEVANZA PER FATTISPECIE REALIZZATESI - ANTECEDENTEMENTE.*
Stato
decisa il 1990-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465317-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - DIRITTO - DISPOSIZIONI EX ART. 17, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 1204 DEL 1971 - ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO IN SITUAZIONI DI SPETTANZA IN PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - ESTENSIONE IN PERIODI DI ASTENSIONE FACOLTATIVA - ESCLUSIONE - LAVORATORI AGRICOLI - APPLICABILITÀ DI DETTE DISPOSIZIONI - CONTINUAZIONE DEL PRIMO PERIODO OLTRE L'ANNO DI EFFICACIA DEGLI ELENCHI - RILEVANZA - CONTINUAZIONE DEL SECONDO PERIODO - ESTINZIONE DEL DIRITTO - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 5, SESTO COMMA, DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - IRRILEVANZA PER FATTISPECIE REALIZZATESI - ANTECEDENTEMENTE.*

Le Disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), che prevedono particolari situazioni di spettanza dell'indennità di maternità in relazione al periodo di astensione obbligatoria, non sono estensibili alle ipotesi in cui le stesse situazioni riguardino l'astensione facoltativa e tale diversità di trattamento - che è razionalmente fondata sulla diversa finalità dei due tipi di astensione dal lavoro - non può non valere anche per le lavoratrici agricole, per le quali peraltro il rapporto assicurativo di malattia si costituisce con l'iscrizione delle medesime negli appositi elenchi anagrafici; consegue che il loro diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia, mentre permane per tutto il periodo di astensione obbligatoria, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia degli elenchi, si estingue, in caso di astensione facoltativa, con lo scadere del periodo di efficacia dell'elenco in cui la lavoratrice si trovi iscritta - salvo che la bracciante, avendo compiuto nello stesso anno più di cinquantuno giornate lavorative, abbia maturato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco principale destinato a pubblicazione nell'anno successivo - restando in contrario irrilevante, con riguardo a fattispecie realizzatasi prima della sua entrata in vigore, il disposto dell'art. 5, sesto comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983. (V 2861/87, mass n 451894; (V 910/87, mass n 450658).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)