Sez. L, Sentenza n. 1097 del 04/02/1987 (Rv. 450658 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DI LAVORATORI RESPONSABILI O CORRESPONSABILI DELL'INFORTUNIO - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DI LAVORATORI RESPONSABILI O CORRESPONSABILI DELL'INFORTUNIO - AMMISSIBILITÀ.*
L'Azione di regresso che spetta all'Inail ai sensi degli artt. 10 ed 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 può essere esperita, oltre che nei confronti del datore di lavoro, anche nei confronti di lavoratori, diversi dall'infortunato, responsabili, o corresponsabili, dello infortunio a causa della condotta da essi tenuta in esecuzione del lavoro cui erano preposti o addetti, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti a mezzo dei quali il datore di lavoro ha violato le norme antinfortunistiche. (V 2463/83, mass n 427333).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)