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Sez. 2, Sentenza n. 6322 del 05/06/1993 (Rv. 482687 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile | Principio della consumazione dell'impugnazione - Ambito di applicazione - Estensione alla revocazione straordinaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482687-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Preclusione del ricorso inammissibile o improcedibile

Il principio della consumazione dell'impugnazione, desumibile dall'art. 387 cod. proc. civ., mentre ha ragion d'essere per le impugnazioni ordinarie, quali l'appello o il ricorso per cassazione o anche la revocazione (cosiddetta ordinaria) per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ., non offre alcuna giustificazione perché possa essere esteso anche alla revocazione (cosiddetta straordinaria) per i motivi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 6 dello stesso art. 395, che resta esperibile pure dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ancorché pronunciata in ordine ad un distinto motivo di revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)