Sez. 1, Ordinanza n. 23630 del 11/11/2011 (Rv. 620418 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE | Principio di consumazione dell'impugnazione - Revocazione ordinaria - Applicabilità - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE
Il principio della consumazione dell'impugnazione trova applicazione, indipendentemente dall'esistenza di specifiche disposizioni che lo prevedano, per tutti i mezzi ordinari di impugnazione, tra i quali anche la revocazione ordinaria per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ., non essendo consentito alla parte, che abbia impugnato la sentenza per uno dei suddetti motivi, di proporre una nuova impugnazione, al fine non già di porre rimedio ad un vizio di quella precedente, ma di dedurre nuovi motivi di censura, così sottraendosi all'osservanza del termine a tal fine previsto. Né ciò suscita un dubbio di costituzionalità dell'art. 387 cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3 e 24 cost., dal momento che il principio vale per tutti i mezzi ordinari di impugnazione e che la garanzia costituzionale del diritto di difesa si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall'ordinamento processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)