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Sez. 3, Sentenza n. 6447 del 04/11/1986 (Rv. 448617 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - SUBAFFITTO - NULLITÀ EX ART. 1 DEL D.L. LGT N. 156 DEL 1945 - CONTROVERSIA RELATIVA - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ART. 21 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448617-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - SUBAFFITTO, CESSIONE E SUBCONCESSIONE - SUBAFFITTO - NULLITÀ EX ART. 1 DEL D.L. LGT N. 156 DEL 1945 - CONTROVERSIA RELATIVA - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ART. 21 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio di Cassazione, in tema di Azione di nullità di un contratto di subaffitto ai sensi dell'art. 1 del d.l. lgt. N. 156 del 1945, non trova applicazione l'art. 21 della legge n. 203 del 1982 - in base al quale la violazione del divieto di subaffitto, al fine della dichiarazione di nullità di tale contratto, può essere fatta valere soltanto dal locatore entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza - in quanto tale disposizione, che ha carattere innovativo, è inapplicabile ai rapporti definiti con sentenza esecutiva, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 203 del 1982.*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 156 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)