Sez. 2, Sentenza n. 4858 del 29/07/1981 (Rv. 415575 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - GIUDIZIO DI DIVISIONE RELATIVO AD IMMOBILE GRAVATO DA USUFRUTTO - TRASCRIZIONE DEL NEGOZIO COSTITUTIVO DELL'USUFRUTTO PRIMA DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVISIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'USUFRUTTUARIO - ESCLUSIONE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DELL'USUFRUTTUARIO EX ART 106 COD PROC CIV - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - GIUDIZIO DI DIVISIONE RELATIVO AD IMMOBILE GRAVATO DA USUFRUTTO - TRASCRIZIONE DEL NEGOZIO COSTITUTIVO DELL'USUFRUTTO PRIMA DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVISIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL'USUFRUTTUARIO - ESCLUSIONE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DELL'USUFRUTTUARIO EX ART 106 COD PROC CIV - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*
Nel giudizio di divisione relativo ad immobile gravato pro quota da usufrutto in virtu di un negozio (nella specie: vendita di quota del bene, con riserva di usufrutto a favore dell'alienante) trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di divisione giudiziale, l'usufruttuario, che non e litisconsorte necessario al pari dei condividenti, puo essere chiamato in giudizio affinche la sentenza abbia effetto nei suoi confronti, ai sensi dell'art 1113, terzo comma, cod civ, e cio in base all'art 106 cod proc civ, secondo cui ciascuna parte puo chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)