Sez. 1, Sentenza n. 7 del 07/01/1987 (Rv. 449821 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - MISURA DELLA SANZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CRITERI - MOTIVAZIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE - MISURA DELLA SANZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CRITERI - MOTIVAZIONE.*
Ove la legge indichi un minimo e un massimo della sanzione pecuniaria prevista per un illecito amministrativo, è rimesso al potere discrezionale del giudice di determinarne l'entità entro questi limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del concreto fatto illecito, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Il giudice non è tenuto, quindi, a specificare in sentenza i criteri seguiti nel commisurare la sanzione né la statuizione adottata al riguardo è conseguentemente censurabile in Sede di legittimità ove siano stati rispettati i limiti suddetti e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione sia stata compiuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)