diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10670 del 29/11/1996 (Rv. 500921 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Misura della sanzione - Potere discrezionale del giudice del merito - Esercizio - Criteri - Motivazione - Estremi - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500921-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO

Ove la legge indichi un minimo ed un massimo della sanzione pecuniaria prevista per un illecito amministrativo, è rimesso al potere discrezionale del giudice di determinarne l'entità entro questi limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del concreto fatto illecito, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Il giudice non è tenuto, quindi, a specificare in sentenza i criteri seguiti nel commisurare la sanzione né la statuizione adottata al riguardo è conseguentemente censurabile in sede di legittimità ove siano stati rispettati i limiti suddetti e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione sia stata compiuta.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)