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Sez. 2, Sentenza n. 6033 del 10/07/1987 (Rv. 454401 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI - DECISIONE DELLA LITE - DATA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA NON IMPUGNABILE CHE CHIUDE DEFINITIVAMENTE LA CAUSA.*
Stato
decisa il 1987-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454401-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI - DECISIONE DELLA LITE - DATA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA NON IMPUGNABILE CHE CHIUDE DEFINITIVAMENTE LA CAUSA.*

Per "decisione della lite", ai fini della decorrenza del termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 2957, comma secondo, cod. civ. per le competenze dovute agli avvocati e ai procuratori, deve intendersi la data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che chiude definitivamente la causa. (Conf 4075/75, mass n 378377).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)