Sez. 3, Sentenza n. 360 del 27/02/1962 (Rv. 250551 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO - DEFERIBILITA SULLA BASE DI UN COMPLESSO DI INDIZIO DI PRESUNZIONI NON AVENTI I REQUISITI DI CUI ALL'ART 2729 COD CIV.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO - DEFERIBILITA SULLA BASE DI UN COMPLESSO DI INDIZIO DI PRESUNZIONI NON AVENTI I REQUISITI DI CUI ALL'ART 2729 COD CIV.*
La delazione del giuramento suppletorio e affidata al potere discrezionale del giudice di merito, al quale soltanto spetta di stabilire, nella insindacabile valutazione delle prove, quale delle parti abbia fornito elementi maggiori o piu attendibili, e nulla vieta che, ove manchi un principio di prova per iscritto, il giuramento di ufficio possa essere deferito anche sulla base di un complesso di semplici presunzioni che non abbiano i requisiti di gravita, precisione e concordanza necessari per ritenere l'esistenza di una prova piena a norma dell'art 2729 cod civ, e di indizi tratti dalle risultanze processuali o dal comportamento delle parti. (V 1212/61, 760/60, 3870/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)