Sez. 3, Sentenza n. 12882 del 04/06/2009 (Rv. 608552 - 01)
COMODATO - IN GENERE | Art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 - Applicabilità al contratto di comodato immobiliare - Esclusione - Fondamento.
COMODATO - IN GENERE
Non sono applicabili al comodato immobiliare le norme contenute nell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ed in particolare quella di cui al comma sesto di detto articolo, che ha introdotto un criterio di quantificazione predeterminato e forfettario del risarcimento del danno da occupazione illegittima degli immobili, individuandolo nella misura del 20 per cento del canone di locazione, con esclusione di ogni altro risarcimento previsto dall'articolo 1591 cod. civ. Trattasi, infatti, di norme eccezionali, di efficacia temporanea e destinate ad agevolare la transizione verso il nuovo regime pattizio delle locazioni e, pertanto, la loro applicazione è rigorosamente limitata ai contratti di locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 6 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)