Sez. 3, Sentenza n. 10836 del 11/05/2007 (Rv. 596451 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Quantificazione forfettaria del danno prevista dall'art. 6 della legge n. 431 del 1998 - Natura di norma eccezionale - Conseguenze - Efficacia retroattiva ed applicabilità immediata ai giudizi in corso.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In tema di locazione di immobili urbani, la norma contemplata nell'art. 6, comma sesto, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha introdotto un criterio di quantificazione predeterminato e forfettario del risarcimento del danno da occupazione illegittima degli immobili individuandolo nella misura del 20 per cento del canone di locazione, con esclusione di ogni altro risarcimento previsto dall'art. 1591 cod. civ. (anche nell'ipotesi in cui il locatore possa dimostrare l'esistenza di un più grave e rilevante danno, salvo che per il periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione dell'esecuzione stabilito "ope legis" o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile, in base alla sentenza n. 482 del 2000 della Corte Costituzionale) è una norma eccezionale, di efficacia temporanea e destinata ad agevolare la transizione verso il nuovo regime pattizio delle locazioni e, come tale, avente efficacia retroattiva ed immediatamente applicabile ai giudizi in corso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14, Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 1 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1988 num. 551 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)