diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12011 del 03/12/1993 (Rv. 484611 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti | Prestazione - Sospensione cautelativa - Legittimità - Condizione - pericolo di perdere la controprestazione - Mera rappresentazione soggettiva - Insufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484611-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti

Ai fini della sospensione cautelativa della prestazione, ai sensi dell'art. 1461 cod. civ., è indispensabile la dimostrazione di un pericolo attuale ed evidente di perdere la controprestazione, non essendo sufficiente una mera rappresentazione soggettiva (timore, preoccupazione) di pericolo, non corroborata da alcuna dimostrazione di concrete circostanze idonee a giustificarla come rispondente ad una situazione reale. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato la sentenza impugnata, la quale, in relazione ad un contratto di assicurazione contro i rischi professionali, aveva ritenuto giustificata la sospensione del pagamento del premio da parte dell'assicurato sulla base della "legittima preoccupazione" del medesimo, derivata da un articolo di un giornale specializzato in argomenti finanziari, il quale aveva dato notizia della sottoposizione della società assicuratrice ad ispezione da parte dell'ISVAP per la forte esposizione debitoria verso gli assicurati, preoccupazione che era stata aggravata dalle mancate risposte della compagnia assicuratrice sull'esito dell'ispezione e sulla richiesta di rettifica della notizia giornalistica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)