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Sez. 2, Sentenza n. 602 del 22/01/1999 (Rv. 522550 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI | Sospensione della prestazione - Legittimità - Condizioni - Sopravvenuta conoscenza del peggioramento patrimoniale della controparte - Configurabilità - Preliminare - Applicabilità - Inesigibilità della prestazione, contemporanea a quella sinallagmatica - Irrilevanza - Persistenza del pericolo dopo la scadenza per l' adempimento - Conseguenze - Risoluzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522550-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEI CONTRAENTI

L'art. 1461 cod. civ., che basandosi sul principio "inadimplenti non est adimplendum", consente ad un contraente di sospendere l'esecuzione della propria prestazione se ha il timore, dimostrato dalle peggiorate condizioni economiche dell'altra parte - potendosi a tale ipotesi assimilare anche quella della conoscenza successiva alla conclusione del contratto - di non poter ottenere l'adempimento della controprestazione, è applicabile anche al contratto preliminare, e legittima pertanto il rifiuto della stipula del definitivo, pur se le prestazioni, da adempiere contemporaneamente, non sono ancora esigibili, mentre la persistenza del pericolo di conseguire la prestazione dopo la scadenza del termine di adempimento, legittima la richiesta di risoluzione del preliminare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)