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Sez. 1, Sentenza n. 14869 del 23/11/2001 (Rv. 550552 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE | Terzo datore di pegno - Realizzazione del pegno da parte del creditore - Accreditamento della somma ricavata nel conto corrente del debitore principale - Acquisto da parte del debitore della disponibilità della somma accreditata - Esclusione - Differenza rispetto all'ipotesi di versamento di somme da parte del terzo sul conto corrente del debitore.
Stato
decisa il 2001-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550552-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - IN GENERE

A differenza di quanto avviene nell'ipotesi di versamento compiuto dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, ipotesi nella quale quest'ultimo acquista la titolarità della rimessa, ove la banca creditrice realizzi il pegno costituito da un terzo a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente, l'eventuale accreditamento sul conto medesimo della somma ricavata dal pegno non entra nella disponibilità del debitore, ma rappresenta soltanto una modalità di registrazione contabile della partita, effettuata al fine di portarla in detrazione dal saldo passivo dello stesso conto corrente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2787

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)