Sez. 1, Sentenza n. 16914 del 11/11/2003 (Rv. 568045 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Realizzazione del pegno da parte della banca creditrice - Accreditamento della somma ricavata nel conto corrente del debitore fallito - Natura solutoria - Esclusione - Conseguenze - revocabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse sul conto corrente bancario dell'imprenditore, qualora la banca creditrice realizzi il pegno costituito a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente, l'eventuale accreditamento sul medesimo della somma ricavata dal pegno non entra nella disponibilità del debitore e non ha natura solutoria, in quanto costituisce effetto del diritto di prelazione legittimamente esercitato dal creditore e, pertanto, non è revocabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2787
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)