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Sez. 3, Sentenza n. 1380 del 29/04/1969 (Rv. 340113 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - IN GENERE - UFFICIO GIUDIZIARIO DIVISO IN PIU SEZIONI - TRASFERIMENTO DI PROCEDIMENTI DA UNA SEZIONE AD UN'ALTRA - LEGITTIMITA - PROVVEDIMENTO - INSERZIONE NEL FASCICOLO D'UFFICIO - SUFFICIENZA - COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340113-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - IN GENERE - UFFICIO GIUDIZIARIO DIVISO IN PIU SEZIONI - TRASFERIMENTO DI PROCEDIMENTI DA UNA SEZIONE AD UN'ALTRA - LEGITTIMITA - PROVVEDIMENTO - INSERZIONE NEL FASCICOLO D'UFFICIO - SUFFICIENZA - COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Negli uffici giudiziari (nella specie pretura) ripartiti in Sezioni il caso del passaggio di un processo da una ad altra Sezione, con inerente sostituzione del giudice, benche non sia espressamente regolato, non e tuttavia neppure vietato dalla legge, e ben puo trovare la sua ragione giustificativa in esigenze di servizio, il cui apprezzamento deve intendersi affidato al criterio prudente e discrezionale del capo dell'ufficio. Ove un provvedimento del genere sia adottato, e sufficiente la sua inserzione nel fascicolo d'ufficio, affinche ne rimanga traccia, e non occorre anche provvedere alla comunicazione o alla notificazione alle parti - senza distinzione fra parti costituite e contumaci - del provvedimento medesimo, mentre incombera a quella fra le parti che voglia esser vigile nella cura dei propri interessi il compito di tenersi informata, presso l'ufficio giudiziario investito della causa, delle vicende del processo.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79, Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)