Sez. 3, Sentenza n. 10037 del 01/08/2000 (Rv. 538984 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Comunicazione del decreto al contumace, ai sensi dell'art. 292 cod.proc.civ. - Obbligo - Esclusione - Violazione del principio del contraddittorio o nullità - Insussistenza - Incostituzionalità dell'art. 74 disp.att. cod.proc.civ. - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE
La sostituzione del giudice, disposta ai sensi dell' art. 174, secondo comma, cod.proc.civ., non è indicata tra gli atti da comunicare al contumace ai sensi dell'art. 292 cod.proc.civ., e pertanto l'omissione di tale comunicazione non viola il principio del contraddittorio, né può comportare alcuna nullità. È inoltre manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, ai sensi degli articoli 3, 25 e 108 della Costituzione, dell'art. art. 74 disp.att. cod.proc.civ., che disciplina le formalità per detta sostituzione, perché sotto il primo profilo la posizione del convenuto costituito non è parificabile a quella del contumace e perciò non vi è alcuna irrazionale disparità di trattamento; sotto il secondo non è ravvisabile alcuna violazione del principio di precostituzione del giudice naturale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)