Sez. L, Sentenza n. 2262 del 21/04/1979 (Rv. 398607 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 3 GENNAIO 1939 PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - DEROGHE - OPERAI SOSPESI DAL LAVORO E POSTI IN CASSA INTEGRAZIONE - DIRITTO ALL'ASSISTENZA - PERSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 3 GENNAIO 1939 PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - DEROGHE - OPERAI SOSPESI DAL LAVORO E POSTI IN CASSA INTEGRAZIONE - DIRITTO ALL'ASSISTENZA - PERSISTENZA.*
L'art 7 del CCNL 3 gennaio 1939 dispone che, malgrado nel precedente art 5 sia stabilito che l'iscrizione alla mutua duri dal giorno dell'inizio a quello della cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio licenziato, dimissionario o sospeso dal lavoro conserva il diritto alle prestazioni per il tempo e nei limiti indicati nel successivo art 30 per il quale i ricoveri ospedalieri sono ottenibili solo nei primi due mesi. Tale norma deve essere interpretata restrittivamente e non puo ritenersi operante se non una tantum quando piu di una delle ipotizzate cause del venir meno - anche solo sul piano funzionale -del rapporto di lavoro si succedono immediatamente l'una all'altra. Questa complessa disciplina e stata derogata dallo art 3 ultimo comma della legge 23 giugno 1964 n 433, il quale riconosce l'assistenza in caso di malattia a favore degli operai dell'industria sospesi dal lavoro e posti in cassa integrazione, nel senso di prolungare, per tutta la durata della sospensione disposta col beneficio della prestazione della cassa integrazione salari, l'ordinaria ultrattivita del rapporto assicurativo, senza peraltro incidere sul principio della unicita del termine di ultrattivita del rapporto assicurativo rispetto al rapporto di lavoro. (V 1971/74, mass n 370206).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 5, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Legge 23/06/1964 num. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)