Sez. L, Sentenza n. 1971 del 05/07/1974 (Rv. 370206 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - MATERNITA - OPERAI DELL'INDUSTRIA SOSPESI E POSTI IN CASSA DI INTEGRAZIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PER MALATTIA E MATERNITA - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - DIRITTI DELL'ASSICURATO - MATERNITA - OPERAI DELL'INDUSTRIA SOSPESI E POSTI IN CASSA DI INTEGRAZIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PER MALATTIA E MATERNITA - SUSSISTENZA.*
L'art 3, ultimo comma, della legge 23 giugno 1964 n 433, il quale riconosce l'assistenza in caso di malattia a favore degli operai dell'industria sospesi dal lavoro e posti in cassa d'integrazione, ha derogato all'art 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 gennaio 1939 (il quale negava tale diritto ai lavoratori sospesi da oltre due mesi) ed all'art 26 del regolamento di esecuzione della legge n 860 del 1950, approvato con DPR 21 maggio 1953 n 568, (il quale escludeva dall'indennita per maternita le lavoratrici sospese od assenti dal lavoro da oltre sessanta giorni dalla data di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternita). Il trattamento di malattia riconosciuto ai lavoratori sospesi comprende anche quello di maternita e la legge n 12 04 del 1971 (il cui art 17 contiene tale equiparazione) ha carattere interpretativo.*
Riferimenti normativi: Legge 23/06/1964 num. 433 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)