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Sez. 5, Sentenza n. 8204 del 05/06/1974 Ud. (dep. 12/11/1974) Rv. 128405 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA - NECESSITA DI NUOVE CITAZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128405-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - RINVIO AD UDIENZA FISSA - NECESSITA DI NUOVE CITAZIONI - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento di rinvio del dibattimento a udienza fissa, dopo la Costituzione delle parti presenti e la dichiarazione di contumacia di un imputato ingiustificatamente assente equivale ad una sospensione, anche se il differimento e disposto per un tempo superiore ai termini previsti, i quali sono meramente ordinatori e quindi superabili senza comminatoria di nullita. In tal caso, diversamente da quando il dibattimento e rinviato a tempo indeterminato, non spetta al contumace la notifica di una nuova citazione, essendo questa legalmente sostituita dall'annuncio della nuova udienza fatto verbalmente dal Presidente o dal pretore al difensore (anche di ufficio), che rappresenta l'imputato a tutti gli effetti. Tale annuncio sostituisce le citazioni e le notificazione non solo per gli imputati che sono comparsi, ma anche per quelli che debbono considerarsi presenti per aver rinunciato a comparire o per essere stati dichiarati ritualmente contumaci. (V 125443, 124948, 124640 anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 531 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)