Sez. 2, Sentenza n. 4357 del 17/11/1983 Ud. (dep. 10/05/1984) Rv. 164139 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - COSIDDETTO RINVIO A UDIENZA FISSA - DIFFERENZA DALLA SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 431 COD. PROC. PEN. - MANCATA PRESENZA DELL'IMPUTATO - NOTIFICAZIONE DI DECRETO DI CITAZIONE PER LA NUOVA DATA DI FISSAZIONE - NECESSITÀ.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - COSIDDETTO RINVIO A UDIENZA FISSA - DIFFERENZA DALLA SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 431 COD. PROC. PEN. - MANCATA PRESENZA DELL'IMPUTATO - NOTIFICAZIONE DI DECRETO DI CITAZIONE PER LA NUOVA DATA DI FISSAZIONE - NECESSITÀ.*
Il cosiddetto rinvio a udienza fissa, invalso nella pratica giudiziaria, è diverso dalla sospensione del dibattimento di cui all'art. 431 cod. proc. pen. e assolve al compito di prefissare per economia di attività processuale, fin da un'udienza precedente in cui non può aver luogo la trattazione o l'introduzione del processo, la data della nuova udienza e di notiziare di tale data i soggetti processuali presenti in relazione ai quali si risparmiano le attività processuali previste dall'art. 432, comma secondo, cod. proc. pen. - per l'imputato non presente si dovrà invece procedere alla notificazione del decreto di citazione per la nuova data di fissazione, a differenza di quanto avviene nel caso di sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. in cui, anche nel giudizio contumaciale, essendo l'imputato rappresentato ad ogni effetto dal difensore, la nuova udienza deve essere solo annunciata e non occorre un'altra citazione per essa. (V mass n 128405).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)