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Sez. 1, Sentenza n. 1127 del 04/02/1988 (Rv. 457370 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE - DEL PROCEDIMENTO DI CASSAZIONE GIÀ INSTAURATO - RIPRESA DEL PROCEDIMENTO - SEGNALAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457370-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE - DEL PROCEDIMENTO DI CASSAZIONE GIÀ INSTAURATO - RIPRESA DEL PROCEDIMENTO - SEGNALAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE - SUFFICIENZA.*

La ripresa del procedimento di Cassazione già instaurato, che sia stato sospeso ai sensi dell'art. 328 cod. proc. civ. per effetto della proposizione di domanda di revocazione avverso la sentenza di secondo grado, non richiede l'istanza con le forme ed i termini indicati dall'art. 297 cod. proc. civ., essendo sufficiente - in relazione al procedimento stesso ispirato all'impulso di ufficio - la semplice sollecitazione della trattazione del ricorso con la segnalazione che la causa di sospensione è cessata per essere stata pronunciata la sentenza sulla revocazione. (V 385/85, mass n 438590; (V 5369/80, mass n 409245; (V 1637/78, mass n 391027).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)