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Sez. 2, Sentenza n. 5369 del 03/10/1980 (Rv. 409245 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - NUOVA DECORRENZA - DIES A QUO.*
Stato
decisa il 1980-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409245-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - NUOVA DECORRENZA - DIES A QUO.*

La proposizione dell'istanza di revocazione non interrompe, ma semplicemente sospende il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione, che ricomincia a decorrere, per la parte residua, dalla comunicazione della sentenza sulla revocazione. (V 4709/78, mass n 394399; (V 1637/78, mass n 391027).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)