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Sez. 1, Sentenza n. 3312 del 08/07/1992 Cc. (dep. 12/09/1992) Rv. 191755 - 01

Competenza - Competenza per connessione - Giudici ordinari e speciali | Natura di criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza - Sussistenza - Possibilità che l'esercizio disgiunto dell'azione penale o la separazione dei procedimenti facciano venir meno la competenza per connessione già determinata - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191755-01

Competenza - Competenza per connessione - Giudici ordinari e speciali

L'esercizio congiunto o disgiunto dell'azione penale ovvero la riunione o la separazione dei procedimenti non modificano la determinazione della competenza per connessione. Invero, il vincolo tra reati individuato dalla legge costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza, indipendentemente dalla contemporanea pendenza dei relativi procedimenti, come risulta anche nella relazione al codice che sottolinea la voluta omissione della norma secondo cui la connessione è destinata ad operare solamente in caso di procedimenti nello stesso stato e grado. L'individuazione dell'unico giudice competente per connessione in ordine a più reati o più imputati, dunque, è operata dalla legge nel momento in cui intervenga un secondo procedimento penale per altro reato e per altro imputato e tale attribuzione di competenza costituisce effetto processuale di una correlazione sostanziale fra ipotizzati reati o imputati; effetto che permane fino a quando sussista la causa che ad esso ha dato origine. Ne consegue che se l'intervento di una eventuale archiviazione per uno soltanto dei reati o degli imputati vale a sciogliere il vincolo processuale di connessione per l'altro reato o imputato, la competenza per connessione permane, invece, nel caso di intervenuta condanna per uno soltanto dei reati o degli imputati. (Fattispecie in cui il giudice ordinario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a conoscere anche del - meno grave - reato militare pure ascritto all'imputato, sul rilievo che il procedimento concernente tale reato era nella fase dell'udienza preliminare, mentre quello relativo al reato comune connesso era già definito con sentenza irrevocabile; il giudice militare aveva a sua volta sollevato conflitto e la cassazione, sulla scorta del principio di cui in massima, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 13 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)