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Sez. 3, Sentenza n. 8333 del 03/05/2004 (Rv. 572536 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Perdita di un congiunto per fatto illecito altrui - Danno biologico - Risarcibilità - Condizioni - Lesione dell'integrità psico - fisica del richiedente - Necessità - Onere di allegazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572536-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Le sofferenze indotte dalla perdita del congiunto a causa di illecita condotta altrui, pur potendo attingere un grado di incommensurabile intensità, danno luogo solo in ipotesi remota alla lesione dell'integrità psicofisica degli stretti congiunti della persona deceduta. Pertanto ai fini del risarcimento del danno alla salute occorre che l'attore almeno prospetti che sia insorta malattia in senso tecnico, ancorché il relativo accertamento possa essere demandato, se del caso, alla consulenza tecnica d'ufficio

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)