Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 04/02/2002 (Rv. 552064 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Perdita di un congiunto per fatto illecito altrui - Danno biologico - Risarcibilità - Condizioni - Lesione dell'integrità psico - fisica del richiedente conseguente alle sofferenze per detta perdita - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
È configurabile un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta a causa di illecita condotta altrui, allorché le sofferenze causate a costoro dalla perdita abbiano determinato una lesione dell'integrità psicofisica degli stessi. Tale risarcimento potrà essere riconosciuto solo se sia stata fornita la prova che il decesso abbia inciso negativamente sulla salute dei congiunti, determinando una qualsiasi apprezzabile, permanente patologia o l'aggravamento di una precedente già sussistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)