Sez. 3, Sentenza n. 3786 del 30/12/1971 (Rv. 355622 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - CONDIZIONI - CONTROVERSIE DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - NEL GIUDIZIO DI APPELLO - CONDIZIONI - CONTROVERSIE DINANZI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE.*
L'intervento obbligatorio del PM nelle cause in grado di appello e prescritto dall'art 70 cod proc civ in relazione non alla specialita di rito, ma alla natura della causa o del diritto controverso; tale norma non puo, quindi, estendersi alle cause trattate avanti alle Sezioni specializzate agrarie, anche se l'art 5 legge 2 marzo 1963 n 320 rinvia per la loro trattazione alle norme che regolano le controversie individuali del lavoro. (Conf 2402'70, mass n 348645).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)