Sez. 5, Sentenza n. 25473 del 18/12/2015 (Rv. 638184 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Aumento di capitale sociale - Sufficienza - Esclusione - Effettivo esborso di somme - Necessità - Acquisto con accollo di debito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Prova contraria - Possibilità - Onere dell'Ufficio impositore.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
Ai fini dell'accertamento del reddito con il metodo sintetico di cui all'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo, vigente "ratione temporis", tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122 del 2010), non è sufficiente la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, che può essere effettuato anche con modalità che non comportano l'effettivo esborso di somme, come nel caso in cui avvenga anche con il mero accollo di debiti che, costituendo solo una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo, non costituisce espressione di ricchezza o maggior reddito, salvo che l'Ufficio impositore non dimostri un effettivo esborso di somme.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2438, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)