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Sez. 5, Sentenza n. 19030 del 10/09/2014 (Rv. 631973 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento del reddito con metodo sintetico (cosiddetto redditometro) - Acquisto con accollo di debito - Spesa per incrementi patrimoniali - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631973-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

Ai fini dell'accertamento del reddito con il metodo sintetico di cui all'art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo, vigente "ratione temporis", tra la legge 30 dicembre 1991, n. 413 e il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. nella legge 30 luglio 2010, n. 122) non è sufficiente l'acquisto di un bene attraverso il mero accollo di un debito, che, non costituendo un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, ma solo una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo, non comporta un'attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva ed attuale espressione di capacità economica.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)